La proposta governativa si fondava su alcuni argomenti fondamentali sui quali si è sviluppato un intenso dibattito in sede parlamentare e dottrinale. Come si è accennato, nel consultation paper il Governo espresse la convinzione che l’istituzione della nuova Corte “modernizzerà i rapporti tra il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, e terrà conto delle aspettative dei cittadini alla indipendenza e alla trasparenza del sistema giudiziario” .
Appaiono quindi due aspetti distinti ma strettamente legati l’uno all’altro: troviamo da un lato la proposta di separare formalmente il potere legislativo da quello giudiziario, dall’altro questa necessità si fonda però sulla percezione del pubblico dell’indipendenza della magistratura. L’attenzione oscilla quindi da un piano tecnico giuspubblicistico, che vede la separazione dei poteri come strumento per prevenire l’influenza e il controllo di un potere su un altro, ad un piano legato alla percezione dell’indipendenza piuttosto che all’effettività della stessa. L’argomento della separazione formale dei poteri non è visto come autonomo ma è considerato, almeno nel consultation paper, come ancillare rispetto alla necessità di redere la magistratura di più alto grado indipendente agli occhi dei cittadini. La diatriba che si è giocata su questo punto appare di non semplice comprensione dal punto di vista di un europeo perché nel nostro DNA scorre inconsapevolmente il sangue dei rivoluzionari francesi e americani. Un’analisi della visione britannica della dottrina della sovranità e della separazione dei poteri si rivela necessaria per arrivare a comprendere la portata di questo argomento nel dibattito politico e dottrinale. Per questa analisi approfondita, che riguarda uno degli aspetti centrali della riforma, si rimanda al capitolo terzo, nel quale la storia e gli sviluppi della dottrina in inghilterra saranno esposti con maggior estensione. Basti qui ricordare che dal 1876 i 12 giudici che fanno parte della Appellate Committee sono selezionati tra le più alte cariche giudiziarie del paese e che nessun altro parlamentare, eccetto coloro i quali abbiano rivestito alte cariche giudiziarie e il Lord Cancelliere possono sedere come giudici
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